Regolamento

Regolamento del Centro di Ricerche per la Storicizzazione e Riorganizzazione dei Saperi Scientifici

Art. 1 – Costituzione, sede, durata

1. E’ costituito il “Centro di Ricerche per la Storicizzazione e Riorganizzazione dei Saperi Scientifici” il cui acronimo è stabilito in “Centro di Ricerche STO.RIO.S.S” ed in seguito denominato “Centro” promosso dalla Facoltà di Psicologia dell’Università e-Campus.

2. Il Centro ha sede legale in Novedrate presso l’Università e-Campus.

3. Il Centro ha piena autonomia organizzativa e finanziaria, e opera in regime di autofinanziamento.

4. Il Centro è costituito per la durata di 3 anni rinnovabile con delibera del CDA per pari periodi triennali.

Art. 2 – Finalità

Il Centro individua le seguenti, trasversali, linee di ricerca:

– (Sezione Storia e Filosofia della Scienza) Storicizzazione ed epifenomenismo dei saperi: applicazioni per una scienza e medicina olistiche; la “dislocazione” della vita: il fenomeno delle madri-surrogato nel contesto dell’economia globale.

– (Sezione Filosofia del Linguaggio e Semiotica) Comunicazione sanitaria; rappresentazione dei problemi di bioetica e della medicina sui media.

– (Sezione Bioetica) Innovazione e tecnologia dei saperi scientifici con focus su medicina, sanità, industria; banche di materiali biologici, neuroscienza e robotica.

– (Sezione Antropologia) Società complessa e inclusione sociale.

Il Centro riguarda perciò l’interdisciplinarietà delle Scienze Umane Applicate alle conoscenze scientifiche, nella fattispecie mediche. Il Centro si prefigge quindi l’innovazione dei settori di ricerca: storia e filosofia della scienza, filosofia del linguaggio e semiotica, bioetica, antropologia.

In questo contesto trova la sua finalità la costituzione del Centro presso l’Università e-Campus.

Art. 3 – Obiettivi

Il “Centro” consegue le sue finalità attraverso:

1. Attività di ricerca, teorica e pratica, mediante progetti di varia natura, volte ad implementare gli specifici settori afferenti alle singole Sezioni;

2. Attività di confronto, scambio, integrazione dei risultati ottenuti tra le diverse unità operative nazionali ed internazionali individuate ed afferenti ciascuna alle singole Sezioni.

Art. 4 – Attività

Il Centro promuove il trasferimento dei saperi scientifici sviluppati e dei loro risultati in formazione dedicata o “su misura” orientata a diversi destinatari, dagli studenti di lauree specialistiche e post-laurea, a professionisti operanti nei settori della medicina e sanità, ai docenti.

La formazione si sviluppa secondo modalità tradizionali, quali laboratori interattivi, seminari, convegni e secondo modalità innovative quali l’e-learning.

Per il raggiungimento delle sue finalità, il Centro può quindi:

1. Organizzare attività didattiche, seminari, corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e internazionali, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’Amministrazione universitaria;

2. Promuovere l’aggregazione di ricercatori attivi nei vari settori delle tematiche proposte e stimolare il lavoro attraverso cooperazioni scientifiche interdisciplinari di gruppi e soggetti operanti in distinte Università ed Enti di Ricerca;

3. Promuovere e compartecipare alla stesura di progetti di ricerca nazionali e internazionali;

4. Promuovere la produzione di pubblicazioni scientifiche a carattere monografico e su riviste nazionali e internazionali;

5. Attivare rapporti di collaborazione con l’Industria e i settori extra-accademici;

6. Attivare rapporti di collaborazione con Istituti, Centri di ricerca pubblici e privati, Soprintendenze e Fondazioni e rendere disponibili le competenze del Centro per attività comuni;

7. Istituire premi di ricerca, nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo da uno o più finanziatori esterni.

Art. 5 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

– Direttore

– Comitato scientifico

2. La cessazione anticipata della carica, per qualsiasi motivo, di un rappresentante degli organi del Centro non pregiudica la durata ordinaria dell’organo stesso.

Art. 6 – Direttore

1. Il Direttore è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa indicazione non vincolante dei membri del gruppo degli aderenti al Centro, dura in carica un triennio ed è rinnovabile.

2. Il Direttore può individuare uno o più Vicari all’interno del gruppo di soggetti aderenti al Centro ed uno o più soggetti delegati a farsi carico di specifiche attività connesse alla declinazione attuativa delle iniziative del Centro.

3. In relazione allo svolgimento delle attività del Centro, il Direttore provvede all’individuazione – se del caso avvalendosi del parere del Comitato Scientifico – dei gruppi di progetto per lo svolgimento delle iniziative, progetti ed attività di volta in volta proposte e/o realizzate dal Centro.

4. Il Direttore rappresenta il Centro; all’inizio di ogni anno di attività, il Direttore del Centro presenta al Consiglio di Amministrazione un programma dettagliato delle ricerche e delle attività ipotizzabili, unitamente ad un piano preventivo di utilizzazione dei fondi.

5. Il Direttore è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull’attività svolta, sul budget previsionale ed un bilancio consuntivo dell’anno precedente.

6. Salvo il caso delle dimissioni, il Direttore cessa dalla carica al termine del mandato ovvero a seguito della nomina da parte del CDA di un nuovo direttore.

7. In caso di dimissioni ovvero in caso di impedimento permanente, le funzioni del Direttore sono svolte dal Vicario più anziano ovvero, in mancanza di essi, del membro del Comitato scientifico più anziano.

8. Al termine del mandato il Direttore resta in carica in regime di prorogatio sino alla nomina da parte del CDA di un nuovo direttore ovvero al rinnovo dell’incarico.

Art. 7 –Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico ha la funzione di collaborazione e sostegno agli incarichi del Direttore, con pareri di carattere tecnico-scientifico e/o professionali.

2. Il Comitato scientifico si renderà sempre disponibile ad ogni forma di collaborazione allo svolgimento delle attività e delle iniziative svolte dal Centro.

3. Il Comitato scientifico è composto oltre che dal Direttore scientifico che lo presiede, da almeno 3 membri e non più di 6 dei quali almeno due terzi docenti interni all’Ateneo.

4. Il Comitato Scientifico è nominato con delibera del CDA che può anche procedere alla nomina e revoca di singoli membri.

5. Il Comitato scientifico dura in carica tre anni ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

6. Salvo il caso delle dimissioni, i membri del Comitato scientifico cessano dalla carica al termine del mandato ovvero a seguito della revoca da parte del CDA.

7. Al termine del mandato il Comitato scientifico resta in carica in regime di prorogatio sino alla nomina da parte del CDA di un nuovo Comitato scientifico ovvero al rinnovo dell’incarico.

Art. 8 – Afferenza al Centro

1. Al Centro possono afferire:

– Professori, ricercatori e docenti dell’università e-Campus, i quali dichiarino la loro volontà di partecipare alle attività del Centro e la cui richiesta venga accolta dal Direttore scientifico.

– Esperti di chiara fama nazionale e internazionale negli ambiti scientifici di interesse del centro.

2. Gli interessati propongono domanda indirizzata al Direttore.

3. Sulle domande di afferenza delibera il Comitato scientifico.

4. Ciascun membro del Comitato scientifico può in ogni momento proporre al Comitato stesso una richiesta motivata di revoca della qualifica di afferente per uno o più afferenti al centro.

Art. 9 – Fonti di finanziamento

Il Centro, non ha un patrimonio proprio e svolge le sue attività con l’obiettivo dell’autofinanziamento avvalendosi di risorse provenienti da:

– Contributi dell’università e-Campus;

– Attività per conto terzi;

– Convenzioni e contratti;

– Corrispettivi della vendita di pubblicazioni;

– Corrispettivi per lo svolgimento di corsi e progetti formativi promossi dal Centro detratti i costi di gestione sostenuti dall’Ateneo;

– Contributi di iscrizioni e partecipazione a iniziative scientifiche o formative realizzate dal Centro;

– Contributi individuali;

– Progettazione per il fundraising;

– Atti di solidarietà.

Art. 10 – Scioglimento del Centro

1. Lo scioglimento del Centro avviene

– allo spirare del periodo indicato al comma 4 dell’art. 1 del presente regolamento ovvero dei periodi di proroga deliberati dal CDA;

– in qualsiasi momento previa delibera del CDA.

Art. 11 – Gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo-contabile del Centro è disciplinata dalle disposizioni di cui al Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in quanto applicabili.

2. La vigilanza e il controllo delle risorse gestite è demandata ai competenti organi dell’Ateneo.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte e successivamente approvate con delibera del CDA dell’università e-Campus.

2. In sede di istituzione il Comitato scientifico è composto dai soggetti promotori del Centro.

3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione i Regolamenti e lo Statuto dell’Ateneo.